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ATTO COSTITUTIVO E STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Art. 1 – Denominazione. In data odierna è costituita l'Associazione denominata: "CONCRETA-MENTE" Art. 2 – Sede. L'Associazione fissa la sede legale in Roma alla Via di Villa Ricotti n. 26, e in internet all’URL www.concreta-mente.it.L'Associazione, con delibera del Consiglio Generale, può istituire sia in Italia che all'estero sedi operative o uffici. Il trasferimento della sede legale e l’istituzione di sedi operative e uffici non comporta modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto dell’Associazione. Art. 3 – Durata. La durata dell’Associazione è illimitata. Art. 4 – Scopo e finalità dell'associazione. L’Associazione culturale CONCRETA-MENTE è senza fine di lucro e nasce per favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla crescita e allo sviluppo sociale, politico e economico della società. L’associazione vuole essere un laboratorio di idee, una officina in cui si realizzano progetti e proposte di soluzioni.A tal fine CONCRETA-MENTE, in osservanza alla normativa comunitaria e nazionale vigente, persegue le finalità tracciate nel proprio “manifesto” (in allegato al presente atto) sviluppando ed incentivando lo studio e la ricerca in campo economico, giuridico, commerciale, amministrativo, politico, storico, filosofico, etico, statistico, fiscale, informatico e sociale.Per queste finalità, l'Associazione promuove e coordina, a titolo esemplificativo e non esaustivo: progetti di studio e di ricerca; attività editoriali; convegni, incontri, dibattiti, corsi di formazione, seminari ed ogni altra iniziativa volta a favorire la crescita, la trasmissione e la condivisione delle conoscenze; presenza su realtà digitali e mondi virtuali, siti web e forum telematici, newsletter cartacee, su web e/o via posta elettronica ed in generale tutti gli strumenti resi disponibili dall’information and communication technologies; eventi artistici, mostre, spettacoli, viaggi, soggiorni e visite guidate.L'Associazione può compiere ogni altra attività necessaria ed opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad altre associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili o complementari. A tale scopo può concludere accordi di collaborazione, adesioni e affiliazioni aventi ad oggetto l'integrazione delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni. Art. 5 – Fondo comune. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 1. dai contributi dei soci; 2. dagli eventuali contributi, sussidi, erogazioni e sovvenzioni che le pervengono da soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed esteri, imprese e persone fisiche; 3. da beni mobili ed immobili, donazioni ed erogazioni di qualsiasi specie, che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo; 4. dai proventi di iniziative intraprese dall’Associazione nell’ambito dei suoi scopi; 5. da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio; 6. da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività sociale o da atti di liberalità dei soci o di terzi; Art. 6 - Soci promotori. Sono soci promotori tutti coloro che hanno sottoscritto il presente atto di costituzione dell'Associazione, nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita, in ragione di particolari meriti, dal Consiglio Generale. Art. 7 - Soci ordinari. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse all'attività svolta o che comunque desiderino sostenerla. Per ottenere l'ammissione è necessario presentare formale domanda sulla quale delibera il Consiglio Generale. Art. 8 - Soci sostenitori. Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono agli scopi dell'Associazione.I soci sostenitori non sono tenuti all'obbligo del versamento contributivo annuale previsto dall'art. 9. Art. 9 - Diritti e obblighi dei soci. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione, in conformità alle regole stabilite in generale o, singolarmente, per ogni iniziativa.I soci sono tenuti, salvo deroghe stabilite dal presente statuto o deliberate dal Consiglio Generale, al pagamento del contributo associativo annuale che viene stabilito per il primo anno in euro 50,00 e, successivamente, nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Generale.La qualità di socio è personale e non si trasmette agli eredi. Essa si rinnova automaticamente di anno in anno salvo i casi di recesso o esclusione.E' obbligo di ciascun socio provvedere all'aggiornamento dei dati conferiti all'atto dell’ammissione all’Associazione. Art. 10 - Recesso ed esclusione. Tutti i soci possono, spontaneamente, recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta e sottoscritta inviata alla sede dell’Associazione ovvero attraverso idonei sistemi telematici.I soci possono essere esclusi dall'Associazione per inadempimento dell'obbligo contributivo previsto dall'art. 9 e per altri gravi motivi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riportano: a) indegnità; b) inosservanza dello Statuto e delle deliberazioni sociali; c) casi espressamente previsti dalla normativa vigente. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Generale. I soci esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Art. 11 - Organi dell'Associazione. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci; il Presidente; il Consiglio Generale; il Segretario Generale; il Tesoriere; Consiglio Scientifico Art. 12 - Partecipazione e convocazione dell'Assemblea dei soci. L'assemblea è costituita da tutti i soci promotori e ordinari. Può essere convocata, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, per decisione del Consiglio Generale, dal Presidente, ovvero, con richiesta motivata da almeno un decimo dei componenti dell’Assemblea stessa. L'Assemblea è convocata con un preavviso di almeno venti giorni, mediante comunicazione via e-mail e diffusa per conoscenza anche sul sito web, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare nonché del giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione. Art. 13 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci. L’Assemblea in sede ordinaria, convocata almeno una volta l’anno, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque.I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti da un segretario nominato all’uopo dal Presidente dell’Assemblea.L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è necessario sempre il voto favorevole della maggioranza dei soci promotori.Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. Art. 14 - Modalità di svolgimento dell’Assemblea. L’Assemblea si riunisce nel luogo e all'indirizzo comunicato annualmente nella convocazione. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.L'Assemblea, con sua decisione, qualora gli argomenti trattati siano di particolare importanza, può stabilire che la votazione venga effettuata a scrutinio segreto.E' ammessa alternativamente la riunione assembleare telematica, con modalità da stabilirsi annualmente a cura del Consiglio Generale, purché comunicate ai soci nell'avviso di convocazione e purché sia rispettata, quando richiesta, la segretezza del voto. Art. 15 - Compiti dell'Assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci in sede ordinaria assolve ai seguenti compiti:a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio Generale sull’indirizzo generale dell’attività per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;b) approva i bilanci preventivo e consuntivo e le relative relazioni;c) delibera su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Generale e/o dal Presidente;d) ha funzione propositiva nel caso in cui vi sia un documento unitario, inserito nell’ordine del giorno della seduta, sottoscritto da almeno un sesto dei soci;e) Elegge, tra i soci promotori, i componenti (cd. Consiglieri) del Consiglio Generale ed il Tesoriere.f) elegge, tra i soci promotori, un Presidente, con funzioni di coordinamento e di garanzia, che dura in carica due anni.L’Assemblea dei soci in sede straordinaria assolve ai seguenti compiti:a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto presentate dal Consiglio Generale, ovvero dalla maggioranza dei soci fondatori o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto in sede di assemblea straordinaria;b) delibera in ordine allo scioglimento dell’associazione. Art. 16 - Il Presidente. Il Presidente viene eletto direttamente dall’Assemblea dei soci. La carica di Presidente può essere ricoperta esclusivamente da un socio promotore, il quale rimane in carica per due anni e può essere riconfermata. Tale carica è incompatibile con quella di Segretario Generale.Il Presidente: 1. Rappresenta istituzionalmente l'Associazione; 2. Cura i rapporti dell'Associazione con le istituzioni, gli enti e gli organi nazionali e internazionali interessati all'attività dell'Associazione in collaborazione con il Segretario Generale; 3. Convoca e presiede il Consiglio Generale e l'Assemblea dei soci; 4. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, recesso, esclusione o altro impedimento di uno o più membri del Consiglio Generale, convoca l’assemblea dei soci, affinché si proceda ad una nuova elezione integrativa, sino al regolare ripristino degli originari componenti; 5. In attesa del ripristino dei componenti il Consiglio generale nei casi di cui al punto precedente, nomina (tra i soci promotori) uno o più sostituti temporanei. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, recesso, esclusione o altro impedimento che pregiudichi la regolare attività del Presidente, questi verrà temporaneamente sostituito - nei modi e con gli effetti indicati dal successivo art. 18 - sino alla nuova elezione. Art. 17 – Il Consiglio Generale. Il Consiglio Generale è composto esclusivamente da soci promotori eletti direttamente dall’assemblea dei soci. Il Consiglio Generale è composto da cinque membri, tra cui il Presidente ed il Segretario Generale. I consiglieri durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti.In caso di dimissioni, decesso, decadenza, recesso, esclusione o altro impedimento di uno o più membri del Consiglio Generale, il Presidente nomina – ai sensi dell’art. 16 del presente atto - uno o più sostituti che temporaneamente assumeranno l’incarico di membri del Consiglio stesso, gravandosi degli stessi poteri/doveri dei Consiglieri ordinari. Art. 18 - Compiti del Consiglio Generale. Il Consiglio Generale ha il compito di: 1. assumere le deliberazioni riguardanti l'organizzazione operativa dell'Associazione; 2. deliberare sulle questioni di natura economica riguardanti l'attività dell'Associazione, assumendo tutte le iniziative per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; 3. predisporre, d'intesa con il Segretario Generale, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea; 4. autorizzare le iniziative, le attività, i progetti e gli eventi proposti dal Segretario Generale, dai Gruppi di lavoro interni all’associazione e/o dai singoli soci; 5. deliberare sull'ammissione dei soci ordinari; 6. conferire lo status di “socio promotore”; 7. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci su proposta del Segretario Generale; 8. deliberare in merito a convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'interesse dell'attività dell'Associazione su proposta dal Segretario Generale; 9. eleggere, entro venti giorni dalla propria costituzione, tra i propri membri (ad esclusione del Presidente), il Segretario Generale. In caso ciò non avvenga il Presidente, di propria iniziativa, dovrà nominare il Segretario Generale scegliendo tra uno degli altri membri del Consiglio Generale. Il Segretario così eletto deve assumere il ruolo assegnatogli, pena l’esclusione di diritto dalla carica di membro del Consiglio Generale; 10. nominare, qualora se ne ravvisi la necessità, su proposta del Segretario Generale, uno o più Vicesegretari; 11. nominare tra i soci promotori, ad esclusione dei propri membri, un sostituto del Presidente, in caso di dimissioni, decesso, decadenza, recesso, esclusione o altro impedimento di quest’ultimo; 12. nei casi previsti dal punto precedente che determinino l’assenza permanente del Presidente, convocare tempestivamente l’assemblea dei soci affinché si proceda ad una nuova elezione del Presidente. 13. destituire, a propria insindacabile determinazione, il Segretario generale ed i Vicesegretari; Tranne i casi espressamente indicati dal presente Statuto, il Consiglio Generale delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente atto, le deliberazione del Consiglio Generale sono insindacabili. Art. 19 - Il Segretario Generale. Il Segretario Generale: 1. ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione; 2. è responsabile degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali dell’Associazione; 3. dà esecuzione alle delibere dall'Assemblea e del Consiglio Generale; 4. sottopone al Consiglio la nomina dei coordinatori delle attività e delle iniziative associative; 5. propone al Consiglio Generale attività e iniziative associative curate dai Gruppi di lavoro o dai singoli soci; 6. indirizza e coordina le attività e iniziative associative dei Gruppi di lavoro o dei singoli soci; 7. assume, controlla e coordina l'attività del personale dell'Associazione; 8. propone al Consiglio la nomina uno o più Vicesegretari; 9. redige il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione da sottoporre al Consiglio Generale per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria. In caso di nomina di uno o più Vicesegretari, questi ultimi hanno il compito di sostituirlo in caso di impedimento ovvero possono svolgere i compiti loro specificamente delegati dal Segretario Generale. La carica di Segretario Generale è strettamente legata a quella di Consigliere, quindi, in presenza di qualsiasi fatto che provochi la perdita dello status di Consigliere, farà decadere di diritto anche l’incarico di Segretario Generale. Art. 20 – Il Tesoriere. Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea e rimane in carica per la durata del Consiglio Generale. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Consigliere e di Presidente.Il Tesoriere è il responsabile della gestione della cassa e: 1. provvede alla tenuta dei registri contabili; 2. effettua un controllo sul bilancio preventivo e consultivo e sulle altre forme di utilizzo delle risorse; 3. ha facoltà di procedere ad aperture e chiusure di conti correnti bancari e postali e di effettuare su tali conti correnti tutte le operazioni necessarie a svolgere le proprie mansioni; 4. svolge tutte le altre attività di contabilità devolutegli dal Consiglio Generale e/o previste dalla legge; 5. promuove, su indicazione del Segretario Generale, iniziative di raccolta fondi per le attività associative. Art. 21 - Gruppi di lavoro. Su libera iniziativa si costituiranno Gruppi di lavoro, i quali potranno proporre, discutere, elaborare, realizzare e promuovere iniziative e attività nell'ambito delle finalità dell'Associazione.Possono far parte dei Gruppi di lavoro esclusivamente i soci promotori e i soci ordinari. Il piano annuale delle attività e iniziative dei Gruppi di Lavoro è proposto al Consiglio Generale per l’approvazione. Il Segretario Generale ne indirizza e coordina gli aspetti scientifici e organizzativi.E' facoltà dei Gruppi di lavoro organizzarsi – autonomamente e senza alcuna formalità – in Sezioni o altre formule organizzative corrispondenti ai diversi ambiti e temi oggetto dell'attività dell'Associazione. Le nomine dei coordinatori di dette forme organizzative sono proposte dal Segretario Generale al Consiglio Generale per l’approvazione. I coordinatori nominati sono totalmente responsabili per le attività e iniziative svolte. Art. 22 – Il Consiglio Scientifico. La qualifica di membro onorario del Consiglio Scientifico può essere attribuita dal Consiglio Generale a personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei settori di attività dell'Associazione e a soggetti di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale.Questi membri non acquisiscono la qualità di socio e, quindi, non sono tenuti al pagamento dei contributi associativi, ne possono essere a loro applicate le sanzioni previste a carico degli altri soci per il caso di inadempimento di tale obbligo.Il Consiglio Scientifico è un organo di supervisione delle iniziative dell’Associazione. A tal fine collabora con il Segretario Generale alla definizione dei programmi di attività e all’indirizzo scientifico delle varie iniziative. Art. 23 – Comunicazioni e convocazioni. Tutte le comunicazioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dallo Statuto dell’Associazione o dalla normativa vigente in materia, riguardo alle convocazioni di partecipazione alle assemblee dei soci, alle iniziative dell’Associazione ed in generale tutto ciò che riguarda l’attività dell’Associazione, si effettueranno tramite e-mail e pubblicazione sul sito web.A tal fine tutti i soci devono indicare un indirizzo e-mail valido dove intendono ricevere le comunicazione di cui al punto precedente. Sarà onere del socio verificare periodicamente i messaggi di posta elettronica o visitare il sito web dell’Associazione. A seguito dell’evoluzione tecnologica e dei mezzi di comunicazione, il Consiglio Generale potrà apportare cambiamenti e/o modifiche alle suddette modalità di comunicazione, senza che ciò comporti una modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto dell’Associazione. Art. 24 - Esercizi sociali. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ciascuno di essi il Segretario Generale sottopone al Consiglio Generale i bilanci preventivo e consuntivo, corredati di relazione, per la successiva approvazione dell'Assemblea ordinaria. Art. 25 – Normativa. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle regole consuetudinarie adottate dall'Associazione e dalla normativa vigente in materia.
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